Art. 109.
(Sezioni stralcio del tribunale di sorveglianza).

      1. Nei tribunali di sorveglianza presso i quali è pendente, in attesa di fissazione dell'udienza, un numero di procedure superiore alla metà di quelle definite nel corso dell'anno precedente, sono istituite apposite sezioni stralcio per la definizione delle procedure pendenti.
      2. Il presidente del tribunale di sorveglianza dirige ed organizza anche l'attività della sezione stralcio. Può altresì disporre, compatibilmente con la dimensione del lavoro sopravvenuto, che si proceda, nella composizione ordinaria dell'ufficio, alla decisione di parte delle procedure pendenti.
      3. Le assegnazioni delle procedure alle udienze dinanzi alle sezioni stralcio sono stabilite seguendo l'ordine cronologico di iscrizione, salvo non ricorrano situazioni di urgenza di singole procedure.
      4. Le sezioni stralcio sono composte da un magistrato di sorveglianza, per il quale deve essere osservata la disposizione del comma 6 dell'articolo 105, che assume la funzione di presidente, e da tre esperti componenti del tribunale di sorveglianza. Con le modalità previste dal presente

 

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comma possono essere nominati altri esperti, esclusivamente per le sezioni stralcio e limitatamente al periodo di durata delle stesse, in numero non superiore a un terzo del numero massimo previsto per il singolo tribunale di sorveglianza. Fra gli esperti da nominare per le sezioni stralcio sono preferiti i docenti in scienze criminalistiche.
      5. Gli esperti componenti della sezione stralcio possono provvedere anche alle relazioni in udienza e alle motivazioni dei provvedimenti adottati.
      6. Le sezioni stralcio sono istituite per un anno e possono essere prorogate per un altro anno.
      7. La organizzazione del lavoro delle sezioni stralcio è di competenza del presidente del tribunale di sorveglianza.